Il Regolamento UE n.402/2013 della Commissione Europea istituisce un metodo comune di sicurezza rivisto per la determinazione e la valutazione e dei rischi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a, della Direttiva 2004/49/CE.
Il presente regolamento agevola l’accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario promuovendo l’armonizzazione:
- dei procedimenti di gestione dei rischi utilizzati per valutare l’impatto delle modifiche sui livelli di sicurezza;
- degli scambi di informazioni riguardanti la sicurezza tra i vari operatori del settore ferroviario.
Tale regolamento si applica al proponente quando apporta qualsiasi modifica del sistema ferroviario in uno Stato membro.
Le modifiche possono essere di natura: tecnica, operativa o organizzativa.
Se la modifica proposta incide sulla sicurezza, il proponente determina la rilevanza della modifica sulla base dei seguenti criteri:
- Conseguenza del guasto: il peggiore scenario prospettabile che potrebbe verificarsi in caso di guasto del sistema sottoposto a valutazione;
- Innovazioni applicate per attuare la modifica: sono comprese sia le innovazioni nel settore ferroviario, sia quelle che riguardano esclusivamente l’organizzazione che mette in atto la modifica;
- Complessità della modifica;
- Monitoraggio: l’impossibilità di monitorare la modifica realizzata e di intervenire opportunamente;
- Reversibilità: l’impossibilità di ripristinare la situazione esistente prima della modifica del sistema;
- Complementarità: la valutazione della rilevanza della modifica alla luce di tutte le modifiche recenti riguardanti la sicurezza.
Se la modifica è considerata non rilevante, basterà conservare la documentazione necessaria per giustificare la decisione.