Regolamento UE n.402/2013

Il Regolamento UE n.402/2013 della Commissione Europea istituisce un metodo comune di sicurezza rivisto per la determinazione e la valutazione e dei rischi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a, della Direttiva 2004/49/CE.​

Il presente regolamento agevola l’accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario promuovendo l’armonizzazione:​

  • dei procedimenti di gestione dei rischi utilizzati per valutare l’impatto delle modifiche sui livelli di sicurezza;​
  • degli scambi di informazioni riguardanti la sicurezza tra i vari operatori del settore ferroviario.

Tale regolamento si applica al proponente quando apporta qualsiasi modifica del sistema ferroviario in uno Stato membro.​

Le modifiche possono essere di natura: tecnica, operativa o organizzativa.

Se la modifica proposta incide sulla sicurezza, il proponente determina la rilevanza della modifica sulla base dei seguenti criteri:​

  • Conseguenza del guasto: il peggiore scenario prospettabile che potrebbe verificarsi in caso di guasto del sistema sottoposto a valutazione​;
  • Innovazioni applicate per attuare la modifica: sono comprese sia le innovazioni nel settore ferroviario, sia quelle che riguardano esclusivamente l’organizzazione che mette in atto la modifica​;
  • Complessità della modifica​;
  • Monitoraggio: l’impossibilità di monitorare la modifica realizzata e di intervenire opportunamente;
  • Reversibilità: l’impossibilità di ripristinare la situazione esistente prima della modifica del sistema;
  • Complementarità: la valutazione della rilevanza della modifica alla luce di tutte le modifiche recenti riguardanti la sicurezza.

Se la modifica è considerata non rilevante, basterà conservare la documentazione necessaria per giustificare la decisione.

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